Imposta di registro pagata dall’avvocato per errore: niente restituzione

Posto che le sentenze di valore inferiore ad Euro 1.033 non sono soggette ad imposta di registro, a nulla rilevando che esse siano state pronunciate in primo grado o in appello, qualora, in tema di compensi avvocato, il professionista abbia erroneamente provveduto al pagamento (pagamento di un indebito), non può pretenderne la restituzione nei confronti di controparte. Cassazione civile, sezione sesta, ordinanza del 15.6.2022, n. 19228 19288Download CondividiPost correlati:Imposta di registro, avviso di liquidazione emesso in relazione a un atto giudiziario, contenuto essenziale Gennaio 30, 2024 Cause non eccedenti euro 1.033,00, imposta di registro, esenzione (Agenzia delle entr ..........

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