Immobili esistenti solo sulla carta: non vale la tutela del d.lgs. 122/2005

Il D.Lgs. 20 giugno 2005, n. 122 detta una disciplina di tutela dell’acquirente o del promissario acquirente di immobili da costruire in ragione dell’elevato rischio di inadempienze della parte alienante ovvero del pericolo di sottoposizione del costruttore ad esecuzione immobiliare o a procedura concorsuale, trovando però applicazione, in forza del contenuto definitorio di cui all’art. 1, comma 1, lettera d), soltanto riguardo agli immobili per cui, da un lato, sia stato già richiesto il permesso di costruire (o, se del caso, sia già stata presentata la denuncia di inizio attività, ex art. 22, comma 3, del D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380) e che, dall’altro lato, non ..........

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