Illecito dei magistrati: lo standard probatorio è quello penale?

Con riferimento all’illecito del magistrato, il D.Lgs. 23 febbraio 2006, n. 109, art. 19, comma 2, prima parte, dispone che “La Sezione disciplinare provvede con sentenza, irrogando una sanzione disciplinare ovvero, se non è raggiunta prova sufficiente, dichiarando esclusa la sussistenza dell’addebito”; questa disposizione contiene una norma che attiene allo standard probatorio richiesto per pervenire ad una affermazione di responsabilità; con questa regola di giudizio, modellata sulla disciplina del processo penale e improntata a ragioni di favor nei confronti dell’incolpato, si esclude, infatti, che la sanzione disciplinare possa essere irrogata in presenza di u ..........

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