Il vizio di ultrapetizione non è rilevabile d’ufficio
Il vizio di ultrapetizione comporta una nullità relativa della pronuncia, che deve essere fatta valere attraverso gli ordinari mezzi d’impugnazione e non può essere rilevata d’ufficio dal giudice del gravame; diversamente, la pronunzia di quest’ultimo (che rilevasse, senza specifica impugnazione, l’ultrapetizione) incorrerebbe nel medesimo vizio [Cassazione civile, sezione seconda, sentenza del 13.11.2014, n. 24212].
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