Il vizio di ultrapetizione non è rilevabile d’ufficio

Il vizio di ultrapetizione comporta una nullità relativa della pronuncia, che deve essere fatta valere attraverso gli ordinari mezzi d’impugnazione e non può essere rilevata d’ufficio dal giudice del gravame; diversamente, la pronunzia di quest’ultimo (che rilevasse, senza specifica impugnazione, l’ultrapetizione) incorrerebbe nel medesimo vizio [Cassazione civile, sezione seconda, sentenza del 13.11.2014, n. 24212]. Scarica qui la sentenza >> CondividiPost correlati:Incapacità a testimoniare non è rilevabile d’ufficio Aprile 12, 2023 Nullità rilevabile d’ufficio e regola secondo cui la parte che la ha determinata non può rilevarla: perimetrazione oper ..........

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