Il principio della obbligatorietà della lingua italiana si riferisce agli atti processuali in senso proprio o anche ai documenti esibiti dalle parti?

Il principio della obbligatorietà della lingua italiana, previsto dall’art. 122 c.p.c.., si riferisce agli atti processuali in senso proprio (tra i quali, i provvedimenti del giudice e gli atti dei suoi ausiliari, gli atti introduttivi del giudizio, le comparse e le istanze difensive, i verbali di causa) e non anche ai documenti esibiti dalle parti. Ne consegue che qualora siffatti documenti siano redatti in lingua straniera, il giudice, ai sensi dell’art. 123 c.p.c., ha la facoltà, e non l’obbligo, di procedere alla nomina di un traduttore, sicchè essi devono ritenersi acquisiti ed utilizzabili ai fini della decisione anche quando il giudice sia in grado di comprendere ..........

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