Il principio del precedente giurisprudenziale vincolante non trova riconoscimento nell’attuale ordinamento processuale: di conseguenza l’attività interpretativa dal Giudice non può mai costituire limite alla attività esegetica di altro giudice

L’attività interpretativa delle norme giuridiche compiuta dal Giudice, in quanto consustanziale allo stesso esercizio della funzione giurisdizionale, non può mai costituire limite alla attività esegetica esercitata da altro giudice, dovendosi richiamare a tale proposito il distinto modo in cui opera il vincolo determinato dalla efficacia oggettiva del giudicato ex art. 2909 c.c., rispetto a quello imposto, in altri ordinamenti giuridici, dal principio dello stare decisis (cioè del precedente giurisprudenziale vincolante) che non trova riconoscimento nell’attuale ordinamento processuale. Ne discende che la interpretazione ed individuazione della n ..........

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