Il patto di quota lite può superare il massimo tariffario?

Con riferimento a patto di quota lite soggetto alle disposizioni del D.L. n. 223 del 2006, convertito in L. n. 248 del 2006, con riferimento alla questione se con il detto patto, espressamente consentito dal predetto d.l., si possa o meno superare il massimo tariffario, va affermato che le tariffe massime hanno un ruolo sussidiario e recessivo rispetto all’accordo delle parti, e continuano ad essere obbligatorie, in base al disposto dell’art. 2, comma 2, d.l. cit., solo nel caso in cui tra avvocato e cliente non sia stato concluso un patto. Ne consegue che, una volta affermata la legittimità del patto di quota lite ed il ruolo sussidiario delle tariffe rispetto alla volontà del ..........

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