Il parcheggio non è servitù

Il contratto che riconosca o costituisca una servitù di parcheggio di autovetture è nullo per impossibilità dell’oggetto, difettando la “realitas” propria del diritto di servitù, intesa come inerenza dell’utilità al fondo dominante e come peso al fondo servente, in quanto la mera “commoditas” di parcheggiare si risolve in un vantaggio per determinate persone. Tribunale di Trento, sentenza del 13.07.2017 CondividiPost correlati:Servitù di parcheggio: rimessione alle Sezioni Unite Aprile 13, 2023 Servitù, più proprietari, litisconsorzio necessario? Parola alle sezioni unite Novembre 28, 2023 Il primo giudice ritiene nullo il contratto e l'appellante ..........

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