Il giudice di pace declina la propria competenza: mancata impugnazione e riassunzione del giudizio dinanzi al giudice indicato come competente, acquiescenza alla declaratoria di incompetenza

Nei giudizi dinanzi al giudice di pace, ai sensi dell’art. 44 c.p.c., qualora il giudice preventivamente adito declini la propria competenza, affermando la competenza per materia o territoriale inderogabile di altro giudice, e la parte non impugni la relativa decisione, provvedendo a riassumere tempestivamente il giudizio dinanzi al giudice indicato come competente, si ha acquiescenza alla declaratoria di incompetenza e la competenza del giudice indicato rimane incontestabilmente stabilita.   Cassazione civile, sezione seconda, sentenza del 9.9.2016, n. 17857   …omissis… Con il primo motivo la ricorrente denuncia la violazione delle norme sulla competenza per valore (artt ..........

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