Il diritto di ciascun difensore all’intero compenso qualora abbiano presentato due parcelle distinte

Il D.M. n. 127 del 2004, art. 7, comma 1, prevede, con disposizione analoga a quella di cui alla L. n. 794 del 1992, art. 6, che nel caso in cui “incaricati della difesa siano più avvocati, ciascuno ha diritto nei confronti del cliente agli onorari per l’opera prestata, ma nella liquidazione del soccombente sono computati gli onorari di un solo avvocato”. L’affermazione del Tribunale secondo cui, avendo i difensori “entrambi svolto le medesime attività di cui si domanda il pagamento, non sussiste il diritto di ciascun difensore all’intero compenso (…), dovendosi ritenere che i due legali abbiano collaborato in ogni attività sic ..........

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