Il deposito con modalità telematiche si ha per avvenuto nel momento in cui viene garantita la ricevuta di avvenuta consegna da parte del gestore di posta elettronica certificata del ministero della giustizia.

L’art. 16 bis cit., al comma 7, stabilisce che il deposito con modalità telematiche si ha per avvenuto nel momento in cui viene garantita la ricevuta di avvenuta consegna da parte del gestore di posta elettronica certificata del ministero della giustizia, giacché è tale ricevuta che, secondo la previsione dell’ art. 13 del D.M. n. 44 del 2011, attesta la ricezione del documento da parte del dominio giustizia. In concreto, il meccanismo di invio e deposito in forma telematica contempla un primo passaggio che ha luogo tra il soggetto privato e il suo gestore di posta elettronica incaricato di trasmettere il documento al dominio giustizia, e, perciò, al gestore di p.e. certifica ..........

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