Il creditore anteriore ha diritto di esercitare l’azione esecutiva individuale nei confronti del garante dell’assuntore del concordato preventivo omologato del proprio debitore

Il creditore anteriore ha diritto di esercitare, a propria tutela, l’azione esecutiva individuale, ai sensi della L. Fall., art. 184, comma 1, u.p., nei confronti del garante dell’assuntore del concordato preventivo omologato del proprio debitore, per il trasferimento del suo patrimonio all’assuntore medesimo, così garantito: avendone legittimazione quale titolare del relativo rapporto obbligatorio, siccome beneficiario della garanzia che ad esso accede e originante un rapporto obbligatorio tra il garante e il creditore medesimo. Cassazione civile, sezioni sesta, ordinanza del 16.5.2022, n. 15553 Download CondividiPost correlati:Sezioni unite: il debitore a ..........

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