Il contrasto tra la norma di diritto interno e quella comunitaria può essere rilevato direttamente dal giudice

Mentre l’accertamento della illegittimità costituzionale di una norma è riservato ad un organo diverso dall’autorità giurisdizionale, con la conseguenza che, quando la questione sia sollevata nel corso di un giudizio, esso deve essere sospeso fino a quando la questione non sia decisa, il contrasto tra la norma di diritto interno e quella comunitaria può essere rilevato direttamente dal giudice che, sulla base di tale premessa, è tenuto a non darle applicazione, anche quando sia stata emanata in epoca successiva a quella comunitaria [Cassazione civile, sezione sesta, ordinanza del 27.7.2015, n. 15800]. CondividiPost correlati:L'obbligo di interpretazione conforme del diritto ..........

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