I sanitari rispondono in via extracontrattuale e la struttura in via contrattuale, ma si applica l’art. 1228 c.c., con la Legge Gelli-Bianco

Si rileva che in ambito civile della condotta colpevole dei propri dipendenti sanitari, avente natura extracontrattuale in quanto connotata dalla imperizia, negligenza e imprudenza dei sanitari e ciò sulla base degli ultimi sviluppi legislativi (vedi L. n. 24 del 2017, Gelli- Bianco), risponde la struttura di riferimento, la cui responsabilità si fonda invece sulla previsione dell’art. 1228 c.c., in forza del quale il debitore che, nell’adempimento dell’obbligazione, si avvale dell’opera di terzi, risponde anche dei fatti dolosi e colposi di costoro (responsabilità contrattuale dunque). Tribunale di Frosinone, sentenza del 3.7.2018 CondividiPost correlati:Per Legg ..........

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