Giudizio in unico grado definito in meno di sei anni: irragionevole durata?

La norma dell’art. 2, comma 2-ter Legge Pinto, in base al quale si considera comunque rispettato il termine ragionevole se il giudizio è definito in modo irrevocabile in un tempo non superiore a sei anni, va interpretata in continuità con il comma che la precede: essa – nel mantenere fermi i limiti di durata ragionevole fissati nel comma 2-bis – lungi dall’allungare a sei anni il periodo di definizione di un processo che si sia esaurito in un unico grado di giudizio, detta una norma di chiusura, introducendo una valutazione sintetica e complessiva del processo che si sia articolato in tre gradi di giudizio, consentendo così di escludere la configurabilità del supe ..........

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