Giudizio di opposizione alla stima delle indennità di espropriazione e di occupazione temporanea
Nel giudizio di opposizione alla stima delle indennità di espropriazione e di occupazione temporanea, devoluti alla competenza in unico grado della Corte di appello, le questioni concernenti la legittimità o l’illegittimità del procedimento espropriativo vengono decise in via incidentale dal giudice dell’opposizione alla stima, ai sensi dell’art. 34 c.p.c., se del caso disapplicando il decreto di esproprio illegittimo, non potendo essere demandata a detto giudice l’accertamento definitivo dell’illegittimità di tale provvedimento.
Cassazione civile, sezione sesta, ordinanza del 28.09.2017, n. 22785
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