Giudizio di opposizione agli atti esecutivi: litisconsorzio necessario tra debitori, creditore procedente e creditori intervenuti

Va confermato il principio della qualità di litisconsorte necessario in capo a tutti i creditori (oltre che ai debitori), procedente e intervenuti, nel giudizio di opposizione agli atti esecutivi, con la conseguenza che la mancata partecipazione al giudizio fin dalla sua instaurazione impone la cassazione delle sentenze pronunciate nei gradi di quello ai quali essi non abbiano preso parte e la rimessione perfino al primo giudice ai sensi dell’art. 383 c.p.c., comma 3. Cassazione civile, sezione terza, sentenza del 10.6.2016, n. 11919 CondividiPost correlati:Opposizione agli atti esecutivi per contestare la regolarità formale degli atti posti in essere in attuazione di un provvedimen ..........

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