Giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo: cosa accade se il giudice riconosce fondata, ma solo parzialmente, l’eccezione di avvenuto pagamento?

Nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, l’opponente che eccepisca l’avvenuto pagamento con l’atto di opposizione o nel corso del giudizio, è gravato del relativo onere probatorio e il giudice, qualora riconosca fondata, anche solo parzialmente, l’eccezione deve revocare in toto il decreto opposto, senza che rilevi in contrario l’eventuale posteriorità dell’accertato fatto estintivo al momento dell’emissione suddetta, sostituendosi la sentenza di condanna al pagamento di residui importi del credito all’originario decreto ingiuntivo.   Tribunale di Firenze, sentenza del 16.5.2016, n. 1874 CondividiPost correlati:Opposizione a dec ..........

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