Giudizio di appello, decreto di fissazione dell’udienza di discussione, omesso avviso ad una delle parti, nullità della sentenza

Con riferimento al modulo decisorio a trattazione mista, stabilito per il procedimento di cognizione di primo grado dall’art. 281 quinquies c.p.c., comma 2 ed esteso anche al giudizio di secondo grado, nel caso in cui il giudizio di appello si svolga davanti alla Corte d’Appello (art. 352 c.p.c., comma 2) deve ritenersi che, una volta fissata con decreto l’udienza di discussione, l’omesso avviso ad una delle parti costituisce un vulnus insanabile all’esercizio del diritto di difesa in quanto produttivo di un’oggettiva alterazione della parità delle armi.   Cassazione civile, sezione prima, sentenza del 11.1.2017, n. 502 CondividiPost correlati:Proces ..........

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