Giudizi previdenziali, valore della prestazione dedotta da indicare nelle conclusioni del ricorso introduttivo, art. 152 ultimo periodo disp. att. c.p.c., illegittimità costituzionale

La Corte Costituzionale dichiara l’illegittimità costituzionale dell’art. 152, ultimo periodo, delle disposizioni di attuazione del codice di procedura civile, come modificato dall’art. 38, comma 1, lettera b), n. 2, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98 (Disposizioni urgenti per la stabilizzazione finanziaria), convertito, con modificazioni, nella legge 15 luglio 2011, n. 111 che, nei giudizi previdenziali, al fine di vincolare il giudice a liquidare le spese nei limiti di valore della prestazione dedotta, prescrive alla parte di indicare il suddetto valore nelle conclusioni del ricorso introduttivo.   Corte Costituzionale, sentenza del 20.11.2017, n. 241 CondividiPost correlat ..........

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