Giudice di pace, prima udienza, domanda riconvenzionale o chiamata di terzo: concessione di un rinvio all’attore al fine di consentirgli precisazioni in replica

Va ammesso che il giudice di pace deve concedere un rinvio su richiesta dell’attore al fine di consentirgli le necessarie precisazioni, in replica alla domanda riconvenzionale del convenuto ovvero alla richiesta di chiamata in causa del terzo. La rigidità del sistema di preclusioni, operante anche per il procedimento dinanzi al giudice di pace, ha infatti ricevuto un’attenuazione in ragione dell’intervento della Corte Costituzionale per la quale, con la sentenza interpretativa del 12/11/2002 n. 447, gli artt. 319 e 320 c.p.c., interpretati in modo costituzionalmente corretto, consentono che, nei casi di domande riconvenzionali o chiamate in causa di terzi, l’udienza ..........

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