Giudice della cognizione, sentenza: specificazione delle modalità tecniche d’attuazione allo scopo di facilitare l’esecuzione forzata

Il giudice della cognizione, sebbene la legge non lo richieda, ben può specificare nella sentenza, allo scopo di facilitarne la futura esecuzione forzata ai sensi dell’art. 612 c.p.c. e indipendentemente da ogni istanza in tal senso, quali debbano essere le modalità tecniche d’attuazione del decisum, fermo restando il potere del giudice dell’esecuzione di provvedere altrimenti, nel rispetto del significato sostanziale della pronuncia e della finalità della stessa.   Cassazione civile, sezione seconda, sentenza del 26.2.2016, n. 3856 CondividiPost correlati:Definizione agevolata delle controversie tributarie (art. 1, commi 186-202 l. bilancio 197/2022), modalità di attu ..........

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