Formazione dello stato passivo, apposizione di una condizione all’ammissione del credito, potere officioso del giudice

In tema di formazione dello stato passivo, va confermato che l’apposizione di una condizione all’ammissione del credito costituisce un potere officioso del giudice di merito, il quale, pertanto, accogliendo una domanda di insinuazione, può sia apporvi una condizione eventualmente prevista dalla legge e risultante dagli atti, sia rettificare l’indicazione della circostanza condizionante ivi erroneamente prospettata [Cassazione civile, sezione prima, sentenza del 1.12.2015, n. 24449]. CondividiPost correlati:Formazione dello stato passivo, istanza di ammissione in privilegio, indicazione del titolo della prelazione e verifica del giudice Giugno 15, 2022 Opposizione allo stat ..........

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