Filtro in appello, ordinanza d’inammissibilità fondata su stesse ragioni di fatto poste a base della decisione impugnata, ricorso per cassazione ex art. 360 c.p.c., c. 1, n. 5, inammissibilità

In caso di inammissibilità dell’appello ex art. 348-bis c.p.c. per mancanza di una ragionevole probabilità di essere accolto, qualora l’ordinanza d’inammissibilità della Corte d’appello sia esplicitamente fondata sulle stesse ragioni, inerenti alle questioni di fatto, poste a base della decisione impugnata, va confermato che, giusto il disposto di cui all’art. 348-bis, comma 5, il ricorso per cassazione avverso la prima sentenza va dichiarato inammissibile se proposto a norma dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5.   Cassazione civile, sezione terza, sentenza del 11.3.2016, n. 4759 CondividiPost correlati:Filtro in appello, ordinanza di inammissibilità p ..........

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