Filtro in appello: la valutazione è sommaria e non è censurabile in Cassazione.

La valutazione circa la ragionevole probabilità di accoglimento, ex art. 348 bis c.p.c., per coerenza con le finalità della novella, deve essere sommaria e risolversi in una schematica – e cioè estremamente sintetica – conferma della validità delle ricostruzioni in fatto e delle decisioni in diritto operati dal primo giudice [Cassazione civile, sezione terza, sentenza del 24.6.2014, n. 14183]. Scarica qui la sentenza >> CondividiPost correlati:Valutazione delle prove si basa su attendibilità (più elevata idoneità rappresentativa e congruità logica). Più probabile che non riguarda il solo nesso causale. L’errore… Gennaio 9, 2023 Opposizione agli atti esecutivi, fil ..........

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