Filtro in appello: dopo l’inizio della trattazione il giudice perde il potere di dichiarare l’appello in ammissibile

Può affermarsi il seguente principio di diritto: l’inosservanza da parte del giudice di appello della specifica previsione contenuta nell’art. 348 ter c.p.c., comma 1, primo periodo, di dichiarare, dopo avere sentito le parti, inammissibile l’appello, che non ha ragionevole probabilità di essere accolto, prima di procedere alla sua trattazione ex art. 350 c.p.c., costituisce un vizio proprio dell’ordinanza di inammissibilità resa in applicazione dell’art. 348 bis c.p.c., comma 1: tale violazione della legge processuale è deducibile per cassazione ai sensi dell’art. 111 Cost., comma 7; senza che sia anche necessario valutare se dalla stessa si ..........

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