“Fatto” di cui può denunciarsi con rincorso per cassazione l’omesso esame, nozione

Va rammentato che il “fatto” di cui può denunciarsi con rincorso per cassazione l’omesso esame, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 5 – come riformulato dal citato D.L. n. 83 del 2012, art. 54 – non solo deve essere un “fatto” vero e proprio e, quindi, non una “questione” o un “punto” della sentenza, bensì un fatto principale ai sensi dell’art. 2697 c.c. (cioè un fatto costitutivo, modificativo, impeditivo o estintivo) o un fatto secondario (cioè un fatto dedotto in funzione di prova di un fatto principale); ma deve altresì possedere i due necessari caratteri dell’essere decisivo (vale a dire che, se esami ..........

L'articolo completo e' riservato agli abbonati.
Login .:. Abbonati ora .:. Richiedi articolo
Visualizza
Nascondi