Fallimento dichiarato in data anteriore al 16.7.06: per le sentenze pronunciate dal tribunale sulle domande di opposizione allo stato passivo vige il regime di impugnazione ordinario

Posto che ai sensi dell’art. 150, D.Lgs. n. 5/2006 le procedure di fallimento già pendenti all’entrata in vigore di detta riforma sono definite secondo la legge anteriore, va osservato che la procedura di fallimento inizia a pendere dalla data della sentenza dichiarativa. Pertanto, il fallimento dichiarato in data anteriore alla data di entrata in vigore di detta riforma (16 luglio 2006), è disciplinato dalla precedente normativa, la quale, tra l’altro, assoggettava le sentenze pronunciate dal tribunale sulle domande di opposizione allo stato passivo all’ordinario regime di impugnazione previsto dal codice di rito [Cassazione civile, sezione sesta, sentenza del 20.7.201 ..........

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