Estinzione del giudizio d’impugnazione per rinuncia: sussiste l’obbligo di versare l’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto?

Non essendo l’estinzione del giudizio per rinuncia equiparabile a provvedimento di rigetto, inammissibilità o improcedibilità del ricorso, va esclusa l’applicabilità del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, in relazione all’obbligo per il ricorrente di versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, trattandosi di norma eccezionale, lato sensu sanzionatoria, e pertanto di stretta interpretazione (fattispecie in tema di dichiarazione di estinzione del giudizio di cassazione per intervenuta rinuncia, con compensazione tra le parti delle spese di lite).   Cassazione civile, sezione terza, ordinanza del 24. ..........

L'articolo completo e' riservato agli abbonati.
Login .:. Abbonati ora .:. Richiedi articolo
Visualizza
Nascondi