Espropriazione forzata presso terzi, terzo pignorato, proposizione dell’opposizione agli atti esecutivi, decorso del termine

In tema di espropriazione forzata presso terzi, il termine per proporre l’opposizione agli atti esecutivi ex art. 617 c.p.c., avverso l’ordinanza di assegnazione ex art. 553 c.p.c., decorre, per il terzo pignorato, dal momento in cui ha avuto conoscenza legale di questa ordinanza, tramite notificazione da parte del creditore, e non dalla data di notificazione dell’atto di precetto, se effettuata successivamente alla notificazione dell’ordinanza di assegnazione che costituisce il titolo esecutivo per agire in executivis nei confronti del terzo.   Cassazione civile, sezione sesta, ordinanza del 14.12.2015, n. 25110 CondividiPost correlati:Espropriazione immobiliar ..........

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