Esecuzione presso terzi: il creditore non può invocare gli effetti della ficta confessio (art. 548, c. 1, c.p.c.) se ha negato (con dolo o colpa) di avere già ricevuto la dichiarazione di quantità

Nell’esecuzione presso terzi il terzo può legittimamente fare affidamento sul fatto che il creditore, essendo astretto all’obbligo di correttezza di cui all’art. 88 c.p.c., dichiari al giudice il vero e cioè di avere ricevuto la dichiarazione negativa. Ne consegue che il creditore procedente non può invocare gli effetti della ficta confessio di cui all’art. 548 c.p.c., comma 1, quando abbia dolosamente o con colpa negato di avere già ricevuto la dichiarazione di quantità. Cassazione civile, sezione terza, sentenza del 14.10.2021, n. 28047 Download CondividiPost correlati:Pignoramento presso terzi, dichiarazione di quantità del terzo, modalità Settembre 27 ..........

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