Errori materiali o di calcolo, strumenti di tutela

Gli errori materiali in cui sia incorso il giudice del merito, suscettibili di correzione con la procedura di cui agli artt. 287 e 288 c.p.c., non possono essere dedotti come motivo di ricorso per cassazione, dando questo origine ad un giudizio diretto al solo controllo di legittimità della decisione impugnata; nell’ipotesi di errori materiali o di calcolo contenuti in un provvedimento giurisdizionale, non è, infatti, ammissibile il ricorso per cassazione, rientrando nella esclusiva competenza del giudice che ha emesso il provvedimento contenente l’errore procedere alla sua eliminazione, in contraddittorio delle parti, ex artt. 287 e 288 c.p.c. [Cassazione civile, sezione terza ..........

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