Equitazione – responsabilità – art. 2051 c.c. – sussistenza

L’attività sportiva consistente nella partecipazione ad una lezione di equitazione da parte di allievi dotati di sufficiente esperienza rientra, ai fini della responsabilità civile, nella fattispecie di cui all’art. 2052 cod. civ., con applicazione della relativa presunzione; spetta, pertanto, al gestore dell’animale (utilizzatore o proprietario) che ha causato il danno fornire non solo la prova della propria assenza di colpa, ma anche quella che il danno è stato cagionato dal caso fortuito, poiché ciò che rileva è la semplice relazione esistente tra il gestore e l’animale e il nesso di causalità tra il comportamento di questo ed il danno.   Tribunale di Busto ..........

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