Equa riparazione per la violazione del termine di durata ragionevole del processo in caso di procedura fallimentare durata quattordici anni

Va confermato che in tema di equa riparazione per la violazione del termine di durata ragionevole del processo, secondo lo standard ricavabile dalle pronunce della Corte Europea dei diritti dell’uomo, la durata delle procedure fallimentari notevolmente complesse – a causa del numero dei creditori, della particolare natura o situazione giuridica dei beni da liquidare, della proliferazione di giudizi connessi o della pluralità di procedure concorsuali interdipendenti – non può comunque superare la durata complessiva di sette anni. Superato tale termine, il danno non patrimoniale per l’irragionevole durata del processo, inteso come danno morale sogg ..........

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