Equa riparazione per durata irragionevole del processo: cosa accade nell’ipotesi di omessa o inesistente notifica del ricorso e del decreto di fissazione dell’udienza?

In materia di equa riparazione per durata irragionevole del processo, il termine per la notifica del ricorso e del decreto di fissazione dell’udienza alla controparte non è perentorio, non essendo previsto espressamente dalla legge: ne consegue che il giudice, nell’ipotesi di omessa o inesistente notifica del ricorso e del decreto di fissazione dell’udienza, può, in difetto di spontanea costituzione del resistente, concedere al ricorrente un nuovo termine, avente carattere perentorio, entro il quale rinnovare la notifica [Cassazione civile, sezione seconda, sentenza del 14.5.2015, n. 9889]. Scarica qui >> CondividiPost correlati:Decreto sull’equa riparazione da ir ..........

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