Eccezione o domanda non esaminata dal giudice, riproposizione in appello ex art. 346 c.p.c.

Va confermato il principio per cui la riproposizione delle eccezioni o delle domande, ex art. 346 c.p.c., è sufficiente per investire il giudice d’appello quando l’eccezione o la domanda non sia stata oggetto di alcun esame, diretto o indiretto, ad opera del giudice di prime cure.   Cassazione civile, sezione sesta, ordinanza del 18.1.2018, n. 1105     CondividiPost correlati:Presunzione di rinuncia della domanda non riproposta in appello: la riproposizione deve essere fatta in modo specifico Novembre 29, 2021 Eccezione di nullità del decreto ingiuntivo emesso dopo la scadenza del termine per l'integrazione della prova assegnato dal Giudice del monitorio ai sensi dell' ..........

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