Eccezione di inadempimento e riparto dell’onere probatorio

In tema di eccezione di inadempimento, il creditore che agisca per l’esecuzione del contratto, la sua risoluzione o il risarcimento dei danni subiti, ha solo l’onere di provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell’inadempimento del convenuto, cui spetta invece l’onere di provare il fatto estintivo dell’altrui pretesa, costituito dall’avvenuto adempimento, ovvero il mancato adempimento per causa a sè non imputabile. Tuttavia, qualora il convenuto frapponga l’eccezione di inadempimento ex art. 1460 c.c., viene riversato sull’attore l’onere ..........

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