È valida la vendita di un bene oggetto di usucapione non accertata giudizialmente?

In merito alla questione relativa alla validità o meno della vendita di un bene oggetto di usucapione non accertata giudizialmente, va affermato che nel momento in cui si chiede di accertare che le sottoscrizioni apposte in una scrittura privata di vendita di un bene che l’alienante assume di avere acquistato a seguito del possesso ultraventennale sono autentiche, e che tale scrittura costituisce “valido titolo” per la trascrizione, devono emergere i presupposti di validità dell’atto, ossia deve emergere (nella parte che interessa in questa sede) che non si tratti di vendita di mero possesso, come tale nulla. In sostanza, occorre che “a monte” sia comprovato che l’usucapione, pur se non giudizialmente accertata, abbia prodotto i suoi effetti e, quindi, vi sia stato l’acquisto del diritto in capo all’alienante. Qualora quindi non sia dato in alcun modo desumere dalla documentazione in atti che (al di là della dichiarazione dell’alienante) all’epoca di stipulazione della scrittura di cui si discute fosse già maturato l’affermato acquisto per usucapione, è precluso l’accoglimento della domanda, atteso che oggetto di una vendita può essere solo il trasferimento della proprietà di una cosa (o di un altro diritto) e che gli effetti del possesso protratto nel tempo valgono ad integrare un diritto solo laddove emergano i presupposti dell’avvenuta usucapione.

 

Tribunale di Locri, ordinanza del 2.10.2017

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