E’ inammissibile il reclamo avverso decreto di sospensione dell’esecuzione inaudita altera parte

Se da un lato è indubbia la possibilità di disporre la sospensione del titolo esecutivo anche inaudita altera parte, ma con decreto, è altrettanto certo, in base all’inequivocabile disposto dell’art 624 c.p.c., che lo strumento del riesame possa applicarsi essenzialmente avverso l’ordinanza che, nel contraddittorio tra le parti, abbia deciso sull’istanza di sospensione.
Tale opzione ermeneutica ha trovato il conforto della maggioritaria giurisprudenza di merito, a cui questo Collegio ritiene di dover aderire condividendone integralmente i postulati, secondo cui non è consentito proporre il reclamo avverso il decreto di sospensione emesso inaudita altera parte [Tribunale di Avezzano, ordinanza del 8.10.2014].

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