Durata irragionevole del processo nelle procedure fallimentari

Deve enunciarsi il seguente principio di diritto: “la riduzione di cui alla l. n. 89/2001, comma 1bis dell’art. 2bis, non si applica alle procedure concorsuali, salvo l’ipotesi che il richiedente l’indennizzo risulti essersi insinuato al passivo con istanza riguardante una pluralità di altri soggetti, nella misura prevista dalla norma, fermo restando che il numero complessivo dei creditori interessati alla procedura ben può costituire parametro di riduzione per la complessità della stessa, ai sensi dell’art. 2, comma 2 della medesima legge”. Cassazione civile, sezione seconda, ordinanza del 12.1.2023, n. 734 Download CondividiPost correlati:Pr ..........

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