Dovere di astensione del giudice e giudizio di revocazione

Il dovere di astensione di cui all’art. 51, n. 4, c.p.c., non si applica al giudizio di revocazione nel senso che, ad eccezione dell’ipotesi del dolo del giudice o, comunque, dell’ipotesi in cui il giudice abbia un interesse proprio e diretto nella causa, i magistrati che hanno pronunciato la sentenza impugnata per revocazione possono legittimamente far parte del collegio investito della cognizione del giudizio revocatorio [Consiglio di Stato, Adunanza Plenaria, sentenza del 24.1.2014, n. 4]. Scarica qui la sentenza >> CondividiPost correlati:Il potere-dovere del giudice di esaminare i documenti ritualmente versati in atti Ottobre 10, 2022 Avvocato: dichiarazioni in g ..........

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