Domande nuove proposte dall’attore: limiti di ammissibilità

L’attore può proporre domande nuove non oltre la prima udienza di trattazione ex art. 183 c.p.c, atteso che la prima memoria ex art. 183 co. 6 c.p.c. è finalizzata alla sola precisazione e modificazione delle domande ed eccezioni già proposte. Inoltre, ai sensi del co. 5 dell’art. 183 c.p.c, l’attore può proporre domande nuove purché queste siano conseguenza della domanda riconvenzionale o delle eccezioni proposte dal convenuto. Tribunale di Salerno, sezione seconda, sentenza del 11.1.2016, n. 100 CondividiPost correlati:Giudizio di rinvio proprio e riassunzione: diritto della parete costituita alla statuizione sulla domande proposte anche in caso di rinuncia agli atti ..........

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