Domande ed eccezioni che sono conseguenza della riconvenzionale vanno proposte alla prima udienza e non con la prima memoria ex art. 183 c.p.c. Limiti alla ragione più liquida: vanno esaminate prima le questioni di rito e poi quelle di merito, altrimenti c’è nullità.

La memoria di cui all’art. 183 c.p.c., comma 6, n. 1, consente all’attore di precisare e modificare le domande “già proposte”, ma non di proporre le domande e le eccezioni che siano conseguenza della domanda riconvenzionale o delle eccezioni formulate dal convenuto, le quali vanno invece proposte a pena di decadenza entro la prima udienza di trattazione;

L’ordine di trattazione delle questioni, imposto dall’art. 276 c.p.c., comma 2, mentre lascia libero il giudice di scegliere, tra varie questioni di merito, quella che ritiene “più liquida”, gli impone per contro di esaminare per prime le questioni pregiudiziali di rito rispetto a quelle di merito. La violazione di tale regola costituisce una causa di nullità del procedimento, che resta tuttavia sanata se non venga fatta valere con l’impugnazione o, nel caso in cui la parte che ne risulti svantaggiata sia quella vittoriosa in primo grado ed appellata, con l’appello incidentale.

Cassazione civile, sezione sesta, sentenza del 26.11.2019, n. 30745

Per approfondimenti, si veda VIOLA, Sui termini ex art. 183 c.p.c. con l’occasione di Cassazione 30745/2019

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