Domanda monitoria, importo fatturato non specificamente oggetto di contestazione in merito al suo ammontare, obbligazione pecuniaria, liquidità, competenza, foro del creditore

Avuto riguardo al contenuto della domanda monitoria, se l’importo fatturato non risulta specificamente oggetto di contestazione in merito al suo ammontare, e ciò mancando una specifica deduzione circa la non corrispondenza tra la somma indicata nelle fatture e quanto dovuto per effetto degli accordi intercorsi tra le parti, deve quindi reputarsi che, alla luce dei principi affermati dalla Cass. Sez. Un. 13 settembre 2016, n. 17989, le obbligazioni pecuniarie oggetto di causa possano essere reputate come liquide, con l’attrazione della controversia presso il foro del creditore. Cassazione civile, sezione sesta, ordinanza del 15.12.2022, n. 36835 Download CondividiPost ..........

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