Domanda ex art. 96 c.p.c., tempestività

La domanda formulata ex art. 96 c.p.c. per la prima volta in sede di comparsa conclusionale deve dichiararsi inammissibile in quanto tardivamente formulata, potendo la stessa essere legittimamente proposta sino all’udienza di precisazione delle conclusioni. Tribunale di Milano, sentenza del 16.11.2020 Download CondividiPost correlati:Domanda inammissibile per intervenuto giudicato: condanna ai sensi dell'art. 96, comma 3, c.p.c. Novembre 21, 2022 Rigetto in appello della domanda ex art. 96 c.p.c.: compensazione delle spese di lite? Luglio 12, 2023 Domanda per responsabilità aggravata ex art. 96 c.p.c. formulata per la prima volta in comparsa conclusionale: inammissibi ..........

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