Domanda di ripetizione di indebito oggettivo contro la banca, onere della prova

Nella domanda di ripetizione di indebito oggettivo l’onere della prova grava sul creditore istante, il quale è tenuto a provare i fatti costitutivi della sua pretesa, perciò, sia l’avvenuto pagamento, sia la mancanza di una causa che lo giustifichi (ovvero il venir meno di questa), prova che può essere fornita dimostrando l’esistenza di un fatto [positivo] contrario, o anche mediante presunzioni o testimoni. Questo principio generale vale anche nel caso in cui non si assume che l’intero pagamento è indebito, ma solo una parte, per cui si agisce in ripetizione solo per l’eccedenza. Ai sensi e per gli effetti dell’art. 2967, primo comma, c.c. incombe ..........

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