Domanda di condanna ex art. 96 c.p.c.: se non coltivata nel corso del giudizio e ignorata in comparsa conclusionale può ritenersi abbandonata

La domanda di condanna di controparte ai sensi dell’art. 96 c.p.c., se accennata nella comparsa di risposta e semplicemente richiamata nelle memorie ex art. 183, sesto comma, c.p.c., ma non minimamente coltivata nel corso del giudizio e totalmente ignorata in comparsa conclusionale, può  (dalla valutazione complessiva della condotta processuale) ritenersi ragionevolmente abbandonata. Tribunale di Roma, sentenza del 18.9.2020, n. 12553 Download CondividiPost correlati:Domanda per responsabilità aggravata ex art. 96 c.p.c. formulata per la prima volta in comparsa conclusionale: inammissibilità Giugno 7, 2022 La domanda di conversione del brevetto nullo (propo ..........

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