Documento venuto ad esistenza dopo il maturare delle preclusioni processuali: sì alla rimessione in termini

La circostanza che un documento (o qualsiasi altra fonte di prova) sia venuto ad esistenza dopo il maturare delle preclusioni processuali legittima la rimessione in termini della parte che non abbia potuto produrlo precedentemente, e il solo fatto di allegare quel documento agli atti costituisce di per sé una implicita richiesta di rimessione in termini. Corte di appello di Milano, sentenza del 22.11.2022, n. 3672 Download CondividiPost correlati:Perfezionamento del deposito telematico degli atti processuali, esito negativo dei controlli successivi alla seconda PEC, errore non imputabile al depositante,… Gennaio 30, 2024 Intervento volontario e preclusioni processuali: dopo ..........

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