Divieto di nova nel giudizio di primo grado, modificazione della domanda: nozione e ammissibilità

In merito all’inammissibilità di una domanda basata su argomentazioni tardivamente introdotte in corso di causa in quanto fatte valere per la prima volta con memoria depositata ai sensi dell’art. 183 VI comma c.p.c., va rammentato – con riferimento al c.d. divieto di nova nel giudizio di primo grado ed alla distinzione fra emendatio libelli e mutatio libelli che la modificazione della domanda ammessa a norma dell’art. 183 c.p.c., può riguardare anche uno o entrambi gli elementi identificativi della medesima sul piano oggettivo (petitum e causa petendi) sempre a condizione che la domanda così modificata risulti connessa alla vicenda sostanziale già dedotta in giudizio e ..........

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