Divieto di domande nuove: azione negatoria di servitù proposta in appello quando la causa è stata inizialmente prospettata sotto il profilo della inesistenza della servitù.

È questione nuova l’azione negatoria di una servitù proposta in appello (sul presupposto che i convenuti esercitavano, senza titolo, una servitù a favore del loro appartamento in proprietà esclusiva ed a carico di una parte comune del condominio) qualora la causa sia stata inizialmente prospettata e decisa sotto il profilo della inesistenza di una servitù (a favore di una zona condominiale in uso esclusivo – anche – ai convenuti ed a carico di un’altra zona condominiale) [Cassazione civile, sezione seconda, sentenza del 31.7.2014, n. 17495]. Scarica qui la sentenza >> CondividiPost correlati:Inammissibile il ricorso per cassazione con il quale si lamenti l'omessa pronuncia ..........

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